COMUNICATO SIBCE sulla sentenza n. 242 del 25 settembre 2019, della Corte Costituzionale

La Società Italiana per la Bioetica e i Comitati Etici (SIBCE), preso atto della sentenza n. 242 del 25 settembre 2019, della Corte Costituzionale, nel rispetto dovuto all’Istituzione e ai suoi pronunciamenti, ritiene opportuno fare alcune osservazioni:

  1. Non è condivisibile l’equiparazione di una morte derivante dalla rinuncia o dalla sospensione di trattamenti medici che il paziente ha rifiutato, con quella che consegue ad un atto finalizzato a provocarla;
  2. Il profilo della responsabilità morale del medico che non attua o sospende un trattamento medico rifiutato dal paziente deve essere considerato distintamente rispetto a quello del medico che aiuta il paziente a porre fine alla propria vita;
  3. Inscrivere l’aiuto al suicidio nella relazione di cura e fiducia tra paziente e medico, come suggerisce la Corte costituzionale, comporterebbe di fatto un radicale cambiamento nel rapporto paziente-medico che da sempre ha avuto come finalità la vita e mai la morte;
  4. Come precisato dalla stessa Corte, la punibilità dell’aiuto al suicidio nei casi considerati, non determina alcun obbligo di procedere a tale aiuto in capo ai medici;
  5. L’eutanasia e il suicidio assistito come l’eutanasia non sono conciliabili con la tradizione, la funzione e la prassi del medico e gli scopi della medicina, giacchè l’aspetto curativo e dell’accompagnamento fino alla fine dell’arte medica non può trasformarsi in un gesto che porta la morte;
  6. Se dal diritto all’esistenza e alla vita, dal diritto ad essere curati e dal diritto alla salute non discende un diritto alla morte, nondimeno si ritiene che con questa sentenza della Corte s’è inserito un grave vulnus nell’esercizio della professione del medico, che vuole rimanere fedele ai suoi doveri etici e deontologici.
  7. Se da un lato si plaude all’affermazione di un ruolo (finalmente) importante e di una valorizzazione dell’attività e delle prerogative dei Comitati Etici territoriali, dall’altro si rileva che allo stato la precipua competenza di questi organismi si esplica precipuamente riguardo alle sperimentazioni cliniche dei medicinali e pertanto è da sottolineare che la consulenza nella prassi assistenziale e l’etica clinica al letto dell’ammalato non è stata promossa  adeguatamente come da anni auspicato dalla SIBCE.
  8. La SIBCE richiamandosi alla tradizione filosofica e culturale del personalismo ontologicamente fondato riafferma la dignità irriducibile della persona, che certamente non viene meno nei percorsi di fragilità e di sofferenza dell’esistenza ma che in queste contingenze ne reclama una particolare tutela, così come la Carta Costituzionale recepisce in modo mirabile e pertanto auspica che la legislazione sia sempre orientata al favor vitae e al favor curae.

 

 

26 Novembre 2019                                                                            Prof. Francesco     (Presidente)

 

Prof. Filippo Maria Boscia

                                                                                                                                                                                   (Past President)

Il Consiglio Direttivo